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Condominio: in caso di abusi edilizi l'amministratore può agire direttamente

Una sentenza della Corte di Cassazione sostiene la possibilità in caso di abusi edilizi per l'amministratore di condominio di agire senza l'ok dell'assemblea.
Una sentenza della Corte di Cassazione sostiene la possibilità in caso di abusi edilizi per l'amministratore di condominio di agire senza l'ok dell'assemblea.

In caso di abusi edilizi realizzati all’interno di un condomino, l’amministratore può agire in giudizio direttamente, senza dover attendere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. L’importante principio arriva da una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 7884/2021).

Abusi edilizi in condomino: la sentenza della Cassazione

Nel caso di specie presentato dinanzi alla Cassazione, un condomino aveva realizzato un’apertura nella ringhiera del balcone di sua proprietà, permettendogli così di scendere direttamente nel cortile comune. Da qui il ricorso in giudizio del condominio per il ripristino della condizione preesistente.

A sua difesa, il condomino che aveva realizzato l’abuso ha addotto anche la motivazione per cui l’amministratore aveva agito in giudizio in modo autonomo, senza essere autorizzato con una apposita delibera dell’assemblea condominiale.

Da qui i giudici della Cassazione hanno rammentato la normativa che in merito prevede che ogni condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di utilizzarla secondo il loro diritto. Così ed entro questi limiti, il condomino può apportare, a proprie spese, le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa comune.

In ogni caso, si legge nella sentenza, se un condomino commette un abuso sulla cosa comune, l’amministratore può agire in giudizio per costringerlo ad osservare i limiti imposti dall’articolo 1102 del Codice Civile. E per agire in tal senso, ha ribadito la Cassazione, l’amministratore non ha bisogno di essere autorizzato dall’assemblea condominiale.
Così facendo, i giudici hanno respinto il ricordo del condomino che ha commesso l’abuso edilizio.

La sentenza è un precedente importante quando si parla soprattutto di lavori connessi al superbonus in condominio. Qualora siano accertati abusi nell’edificio residenziale difatti, non si potrà chiedere la fruizione della maxi aliquota al 110% per lavori di efficientamento energetico, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

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2021-04-14 10:49:05
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