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Ecobonus al 50% per le schermature solari: le regole da rispettare

Sono agevolabili con l'ecobonus al 50% fino al 31 dicembre 2021 l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti.
Sono agevolabili con l'ecobonus al 50% fino al 31 dicembre 2021 l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti.

Pergole, tende da sole, zanzariere, persiane, sono tutte schermature solari il cui acquisto e installazione è agevolabile con l’ecobonus, la detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2021. L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha precisato le regole che devono essere rispettate per far sì che le schermature solari rientrino nell’ecobonus. Vediamo quali sono.

Ecobonus per le schermature solari

In particolare, dice l’Enea, sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata. Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e quelli che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Le regole per avere l’ecobonus sulle schermature solari

Per poter accedere all’agevolazione fiscale sono previste disposizioni precise da parte di Enea. Le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche.

Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

Infine, precisa l’Enea, le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

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2021-06-29 09:48:33
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