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Finestre e infissi: i requisiti per avere la detrazione fiscale al 50%

È l'Enea in un suo vademecum che precisa i requisiti tecnici necessari per ottenere la detrazione fiscale in caso di sostituzione di finestre.
È l'Enea in un suo vademecum che precisa i requisiti tecnici necessari per ottenere la detrazione fiscale in caso di sostituzione di finestre.

Tra gli interventi più richiesti dai contribuenti da cui poter fruire dei bonus fiscali, troviamo la sostituzione di finestre e infissi. A fare il punto sulle detrazioni fiscali e i requisiti tecnici necessari è l’Enea con un articolo vademecum dedicato per l’appunto a serramenti e infissi.

Serramenti e infissi: le detrazioni fiscali

L’Enea precisa che è agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti. Nel dettaglio si può avere l’aliquota di detrazione al 50% delle spese totali sostenute con limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare .

Chi può accedere all’ecobonus per la sostituzione di serramenti e infissi tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare  per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Detrazione per infissi e finestre: i requisiti

Gli edifici su cui poter effettuare i lavori devono essere  “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e  dotati di “impianto di climatizzazione invernale”.

Inoltre, precisa sempre l’Enea, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Inoltre il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:

  • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
  •  inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
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2021-04-09 15:47:29
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