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Installare porte blindate in casa con il bonus fiscale al 50%

Tra i vari lavori ammessi a godere della detrazione fiscale al 50% troviamo l'installazione di porte blindate.
Tra i vari lavori ammessi a godere della detrazione fiscale al 50% troviamo l'installazione di porte blindate.

Installare porte blindate per proteggere casa permette di godere della detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie. Nel dettaglio fino al 31 dicembre 2021 si può godere della detrazione fiscale con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare se si eseguono lavori di ristrutturazione edilizia.

Installazione porte blindate agevolata con la detrazione al 50%

Tra i vari lavori ammessi a godere della detrazione al 50% troviamo gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure proprio le porte blindate o rinforzate.

Per fruire della detrazione al 50% fino al 31 dicembre 2021 è necessario che le porte blindate siano pagate con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

I soggetti beneficiari della detrazione fiscale al 50%

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
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2021-07-06 14:56:32
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