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Lavori ristrutturazione facciata: chi paga in caso di vendita dell'appartamento?

Chi paga le spese di ristrutturazione della facciate in caso di un immobile sito in un condominio che viene poi venduto?
Chi paga le spese di ristrutturazione della facciate in caso di un immobile sito in un condominio che viene poi venduto?

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus facciate: per quali interventi

Sono ammessi al bonus facciate, prorogato fino al 31 dicembre 2021, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Solitamente in caso di vendita di un immobile già oggetto di lavori di ristrutturazione, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non
ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

Vendita immobile in condominio: chi paga la ristrutturazione della facciata?

Nel caso di un immobile, sito in un condominio dove dovranno essere eseguiti lavori di ristrutturazione della facciata e che viene venduto, chi si farà carico delle spese di ristrutturazione e poi fruirà della conseguente detrazione fiscale?

Nella vendita delle unità immobiliari, vige il principio secondo cui il venditore e l’acquirente sono solidalmente responsabili nei confronti del condominio per il pagamento delle spese condominiali pregresse, riferite all’anno in corso e a quello precedente. Per le spese condominiali straordinarie, invece, come nel caso di ristrutturazione della facciata, si deve guardare al momento della loro approvazione da parte dell’assemblea. Quindi se la vendita dell’immobile viene fatta prima che l’assemblea abbia deliberato l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata, le spese condominiali graveranno esclusivamente sul nuovo acquirente. Il consiglio però è annotare tutti questi aspetti per iscritto al momento del rogito notarile.

 

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2021-04-16 14:24:15
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