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Ristrutturazione: detrazione anche per immobili in corso di definizione

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle unità immobiliari ammesse a godere della detrazione fiscale per ristrutturazione.
L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle unità immobiliari ammesse a godere della detrazione fiscale per ristrutturazione.

La detrazione fiscale per ristrutturazione è un’agevolazione che consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per una serie di lavori eseguiti sull’immobile. Fino al 31 dicembre 2021, salvo future proroghe, la detrazione fiscale è nella misura più alta, al 50% e con limite massimo di spesa ammesso per unità immobiliare a 96mila euro.

Si può avere la detrazione fiscale per ristrutturazione in caso di lavori sia su singole unità immobiliari, he su parti comuni di edifici residenziali, intendendo per tali ad esempio le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune e quelli indicati all’articolo 117 del Codice civile.

Detrazione per ristrutturazione su immobili in corso di definizione

Con la risposta all’interpello n. 241 del 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per ottenere il bonus ristrutturazioni, gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione.

Gli immobili in corso di definizione, censiti nella categoria catastale F/4, possono ottenere il bonus ristrutturazioni. La categoria catastale F/4 rientra tra le categorie fittizie, istituite per identificare immobili cui non è attribuita alcuna rendita catastale e che non costituiscono unità immobiliari. Appartengono alle categorie fittizie gli immobili collabenti (F/2),che pur essendo totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente e come tale possono fruire della detrazione fiscale per ristrutturazione.

L’Agenzia ha applicato la medesima conclusione anche per gli immobili in corso di definizione (F/4), ribadendo che, per ottenere la detrazione fiscale, è necessario il cambio della destinazione d’uso in residenziale.

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2021-04-15 15:34:24
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