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SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): cos'è, modello e normativa aggiornata

Grazie alla SCIA edilizia i tempi burocratici per alcuni interventi edilizi si sono ridotti notevolmente, semplificando non di poco la vita.
Grazie alla SCIA edilizia i tempi burocratici per alcuni interventi edilizi si sono ridotti notevolmente, semplificando non di poco la vita.

A seconda della tipologia di intervento edilizio, in Italia esistono diversi iter burocratici per ottenere i permessi necessari in Comune. Tra questi uno dei più snelli e veloci è senza dubbio la SCIA edilizia. Andiamo a scoprire insieme come funziona, quando è possibile utilizzarla e come ci si deve comportare.

Cos’è la SCIA edilizia

La SCIA (acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo edilizio introdotto nel 2010 in sostituzione alla DIA (Denuncia di Inizio Attività) ed è fondamentale per comunicare all’Amministrazione comunale  un intervento edilizio di demolizione, ristrutturazione leggera, restauro o ampliamento.

Grazie alla SCIA edilizia (e alla CILA) i tempi burocratici per alcuni interventi edilizi si sono ridotti notevolmente, semplificando non di poco la vita a committenti e tecnici nella presentazione dei progetti.

Quando presentarla e a cosa serve

Nello specifico, la SCIA edilizia va presentata per i seguenti interventi:

  • Manutenzione straordinaria su parti strutturali dell’edificio
  • Restauro e risanamento conservativo, sempre su parti strutturali dell’edificio
  • Ristrutturazione edilizia leggera e che quindi non vadano a modificare la volumetria o il cambio di destinazione d’uso nei centri storici e cambio della sagoma di edifici vincolati.

Per parti strutturali si intendono elementi dell’edificio come muri portanti, pilastri, solai, travi e tutto ciò che riguarda la struttura di un edificio.

Vediamo più nel dettaglio alcuni esempi di situazioni in cui è necessario presentare la SCIA: quando si aprono  o si chiudono porte o finestre su parti strutturali dell’edificio; nuovi lucernari; scale interne o esterne che però non vanno a cambiare la superficie complessiva; rifacimento del solaio o del tetto; nuovi balconi o terranno che, anche in questo caso, non comportino l’incremento della superficie.

SCIA: quando presentarla e a cosa serve

La procedura e il modello

La persona che può presentare il modello per segnalare l’inizio attività è ovviamente il titolare di un diritto reale sull’immobile, come il proprietario o l’usufruttuario o chiunque ne abbia titolo in base a valido negozio giuridico (delega o procura, da parte del proprietario).

La SCIA – che può essere presentata anche via telematica – va inviata allo Sportello unico del Comune con allegati gli elaborati progettuali ed eventuali relazioni tecniche redatti da un tecnico abilitato come geometra, architetto o ingegnere.

Il tecnico avrà anche l’onere di verificare la conformità delle opere rispetto ai regolamenti edilizi vigenti e il rispetto per le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Il modello si compone di due sezioni e una lista chiamata “di controllo”. Nella prima sezione vanno compilati i dati, la segnalazione e la dichiarazione del titolare; la seconda, invece, è dedicata alla relazione del tecnico e, infine, c’è la lista di controllo, che è una sorta di riepilogo di tutta la documentazione da allegare alla SCIA, compresa la relazione tecnica asseverata.

Solitamente nella comunicazione sono presenti i seguenti documenti: modello SCIA; elaborati grafici con specificato lo stato di fatto e l’intervento più una comparativa fra le due condizioni; documentazione fotografica; ricevuta di pagamento per diritti di segreteria del Comune; documenti di identità del committente e del progettista; notifica preliminare.

scia: procedura e il modello

Tempi? Una volta presentata la SCIA edilizia in Comune l’intervento può essere effettuato immediatamente. Questo perché la SCIA ha validità nel momento in cui viene presentata in Comune e quindi protocollata. Poi l’ufficio tecnico del Comune ha tempo 30 giorni dalla presentazione della segnalazione per effettuare tutti i controlli del caso: regolarità della documentazione e sussistenza dei requisiti. In caso di inadempienze, il Comune può interrompere i lavori.

La SCIA ha una validità di tre anni dalla data di inizio lavori, terminata la quale sarà necessario presentare una nuova segnalazione.

Una volta terminati i lavori sarà importante comunicare la fine lavori. Il progettista, o un tecnico abilitato, dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale che andrà poi presentato allo sportello unico del Comune.

Sarà necessario presentare anche l’avvenuta variazione catastale o una dichiarazione in cui viene confermato che l’immobile, a seguito dell’intervento, non ha subito variazioni catastali.

Cos’è la SCIA in sanatoria

Ci sono dei casi in cui un intervento edilizio viene fatto prima di ottenere i regolari permessi. In questo caso, per “tamponare” è sufficiente presentare in Comune una SCIA tardiva, in cui – oltre a tutto quello già sopra descritto – è necessario indicare che i lavori sono già iniziati e pagare una sanzione, che ha un importo minimo di 516 euro.

Se, invece, i lavori sono ormai conclusi ma non è stata presentata nessuna SCIA edilizia, sarà necessario presentare in Comune una SCIA in sanatoria. Anche in questo caso andrà versata al Comune una multa che, in questo caso, può arrivare fino a 5164 euro. Inoltre verrà richiesto al committente un accertamento di conformità dell’opera.

I costi della SCIA edilizia

I costi si compongono di due voci: i diritti di segreteria e le competenze del tecnico. La prima dipende dal tariffario del Comune, mentre la seconda varia a seconda del tecnico e del tipo di intervento edilizio che si andrà a fare.

I costi per la scia

La normativa di riferimento

La SCIA edilizia è stata introdotta nel 2010 dalla legge n.122 mentre la normativa di riferimento è il DPR 380/2001 – art. 22 e successive modificazioni e integrazioni. Le ultime regole sono state apportate con il D.lgs 222/2016 meglio conosciuto dagli addetti ai lavori come SCIA 2.

Differenza tra CILA e SCIA

A differenza della SCIA, la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) serve in caso di interventi di manutenzione straordinaria “leggera”, ad esempio, lo spostamento di tavolati interni non portanti, modificare aperture come finestre o porte, rifacimento degli impianti, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

Non è sufficiente però una CILA in caso di modifiche alla facciata dell’edificio o di modifiche al volume e alla destinazione d’uso.

Conclusioni

Insomma, è evidente che con questa procedura la burocrazia per interventi di manutenzione straordinaria non fanno di certo venire il mal di testa come in passato. In pochi passaggi, affidandosi ovviamente ad un tecnico abilitato, si potrà intervenire in tempi piuttosto rapidi.

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2021-05-07 09:00:00
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