loading

Superbonus 110%: dalla CILA alla sanatoria, le possibile novità in arrivo

Tante le modifiche alla disciplina del superbonus previste dagli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni.
Tante le modifiche alla disciplina del superbonus previste dagli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni.

Importanti novità in arrivo per il Superbonus al 110% dal decreto semplificazione.  Il testo, dopo l’approvazione di un pacchetto di emendamenti in Commissione Affari Costituzionali e Ambiente della Camera, è ancora in fase di studio e seguente approvazione.

Superbonus 110%: cosa prevede

Il Superbonus 110% è stato introdotto lo scorso anno dal Decreto Rilancio e ha già subito alcune correzioni e rivisitazioni e in vista sembrano esserci nuove modifiche, oltre alla possibile proroga al 2023. Il Superbonus, è una maxi agevolazione al 110% previsto qualora si eseguano interventi detti trainanti, ossia l’isolamento termico sugli involucri, il famoso cappotto termico oppure si provveda alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonchè interventi antisismici.

Eseguendo uno di questi interventi si possono agganciare tanti altri lavori detti aggiuntivi o trainati, ossia interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR.

Le possibili novità in arrivo

Il Decreto semplificazione allo studio prevede che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.

Con il decreto inoltre si ammette la presentazione della CILA anche per gli interventi ammissibili al superbonus che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Resta esclusa la possibilità di presentare la CILA per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Viene poi specificato che nel caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

 

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

2021-07-22 10:16:53
Link copiato negli appunti