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Cila edilizia (Comunicazione inizio lavori asseverata): cos'è, modello e normativa aggiornata

La CILA edilizia è una procedura snella e veloce che permette a chiunque di avviare interventi edilizi minori in poco tempo.
La CILA edilizia è una procedura snella e veloce che permette a chiunque di avviare interventi edilizi minori in poco tempo.

In Italia per i lavori edili di manutenzione straordinaria è necessario inviare una comunicazione al Comune prima di poter procedere. Se si tratta di interventi più corposi e significativi allora serve una SCIA, mentre è sufficiente una CILA per le opere meno importanti. In questa guida parliamo proprio dalle CILA: andiamo a scoprire insieme come funziona, quando è possibile utilizzarla e come ci si deve comportare.

Cos’è la CILA edilizia

La CILA edilizia è una comunicazione da inviare al Comune di riferimento per l’inizio di un’intervento. È l’acronimo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ed è necessaria per lavori di manutenzione straordinaria che non vanno a modificare la struttura dell’edificio, a differenza della SCIA che è invece necessaria nel caso in cui si vada ad eseguire modifiche strutturali.

Quando presentarla e a cosa serve

Nello specifico, la CILA edilizia va presentata per i seguenti interventi:

  • Manutenzione straordinaria che non vada a modificare la struttura dell’edificio
  • Ristrutturazione “leggera” che non vada a toccare gli elementi strutturali dell’edificio
  • Interventi di abbattimento di barriere architettoniche con installazione di ascensori esterni o opere che modifichino la forma dell’edificio
  • Ricerca sulle caratteristiche del terreno per zone interne al centro edificato
  • Movimento di terra non riconducibili ad attività agricola
  • Costruzione di serre agricole con murature
  • Costruzione pertinenze minori non classificate come nuova costruzione oppure con volume inferiore al 20% dell’edificio principale.

Per parti strutturali si intendono elementi dell’edificio come muri portanti, pilastri, solai, travi e tutto ciò che riguarda la struttura di un edificio.

Facendo qualche esempio, la CILA va utilizzata per ristrutturazioni di interni, quindi quando si vuole mettere mano alla distribuzione degli spazi interni, come cambiare aperture e chiusura di porte interne o spostamenti di tavolati. Sono invece soggette a SCIA le modifiche della facciata.

Non è però necessaria la CILA per interventi di manutenzione ordinaria, come riparazione o sostituzione di pavimenti o infissi esterni o interni, tinteggiature e intonaci interni, riparazione impianti. Nemmeno il rifacimento del bagno è soggetto a comunicazioni al Comune.

ristrutturazioni di interni

La procedura e il modello

La CILA edilizia va presentata – anche in via telematica, allo Sportello unico per l’edilizia del Comune – dal proprietario, comproprietario o usufruttuario dell’immobile oggetto dell’intervento, ma in generale da chiunque sia il titolare di un diritto reale sull’immobile; anche l’inquilino se ha il consenso del proprietario.

La comunicazione va ovviamente redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che va ad asseverare la conformità dell’opera rispetto ai regolamenti edilizi vigenti; agli strumenti urbanistici approvati; la compatibilità con la normativa in materia sismica ed energetica e che non sono interessate parti strutturali dell’edificio.

Diversi i documenti da allegare alla pratica, oltre ovviamente al modello CILA da compilare: elaborati grafici; documentazione fotografica; ricevuta pagamento per diritti di segreteria al Comune; ricevuta di pagamento dell’oblazione in caso di sanatoria; dichiarazione di assenso di terzi proprietari; documenti di identità del dichiarante, di terzi proprietari e del progettista, dati identificativi dell’impresa che eseguirà l’intervento.

I tempi? La CILA è esecutiva nel momento in cui viene presentata. Tuttavia, qualora la pratica non fosse completa il Comune ha tempo 30 giorni per chiedere eventuali integrazioni o sospendere i lavori nel caso l’intervento non fosse conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio o in contrasto alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

A differenza della SCIA e del Permesso di Costruire, la CILA non ha una “data di scadenza” e non prevede nemmeno il deposito di varianti in corso d’opera o finali. In caso di modifiche al progetto iniziale ne va presentato uno ex novo.

Ovviamente sarà il Comune a chiedere al richiedente un termine per la fine lavori, che dipende sempre a secondo del tipo di intervento. Non essendoci una scadenza vera e propria, a livello nazionale non esistono leggi che prevedono una proroga della CILA edilizia.

In linea generale non è necessario comunicare più nulla al Comune oltre alla CILA. Ma se si vuole avere accesso a detrazioni fiscali è importante comunicare la fine lavori, in modo da avere dei riferimenti temporali precisi, ed è allo stesso modo importante inviare al Comune l’avvenuta variazione catastale (nei casi in cui questa si verifica).

CILA edilizia

 

Cos’è la CILA in sanatoria

Se i lavori cominciano prima di aver comunicato al Comune l’inizio, l’unico modo per risolvere è presentare una CILA in sanatoria pagando la relativa sanzione.

Se la CILA si presenta a lavori ormai ultimati, la multa da pagare sarà di 1000 euro. Si dovrà invece versare al Comune 333,33 euro se i lavori sono ancora in corso, quindi con una riduzione di 2/3.

I costi

Sono due le voci principali per l’avvio di una CILA edilizia: i diritti di segreteria del Comune, che variano da un Comune all’altro e le spese per il lavoro del tecnico. Anche in quest’ultimo caso è difficile dire a quanto possano ammontare, poiché variano a seconda della complessità dell’intervento.

Progetto planimetria

La normativa di riferimento

LA CILA edilizia è disciplinata dal Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), e nello specifico dall’art. 6 bis e il D.Lgs. n.222/2016 all’art. 3.

Differenza tra CILA e SCIA

A differenza della CILA, la SCIA (acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un titolo edilizio introdotto nel 2010 in sostituzione alla DIA (Denuncia di Inizio Attività) ed è fondamentale per comunicare all’Amministrazione comunale un intervento edilizio di demolizione, ristrutturazione leggera, restauro o ampliamento.

Conclusioni

Una procedura snella e veloce che permette a chiunque di avviare interventi edilizi “minori” e che non riguardano modifiche alla struttura dell’edificio. Come per la SCIA, anche nel caso della CILA, con il supporto di un tecnico abilitato, si potrà intervenire in tempi molto rapidi.

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2021-05-15 09:00:48
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