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Detrazioni fiscali e lavori in casa: come rimediare agli errori del bonifico

Le spese per lavori in casa per cui fruire delle detrazioni fiscali devono essere pagate con bonifico parlante che a volte può contenere errori.
Le spese per lavori in casa per cui fruire delle detrazioni fiscali devono essere pagate con bonifico parlante che a volte può contenere errori.

Condizione indispensabile per avere le detrazioni fiscali quando si eseguono lavori in casa, dalla ristrutturazione al bonus mobili, passando per il bonus verde, agli interventi di risparmio energetico è di pagare le spese con strumenti tracciabili ossia bonifico.

Detrazioni per lavori in casa: come compilare il bonifico

Il bonifico bancario o postale, è detto parlante perché in esso devono essere contenuti una serie di elementi identificativi che sono:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Per quanto riguarda la causale del versamento, per i lavori di ristrutturazione per cui si può fruire della detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2021, la causale da indicare è “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986”. Stessa causale può essere utilizzata per il bonus mobili.

Per l’ecobonus al 50-65% fino alla fine dell’anno, a seconda dei lavori, si può usare la seguente dicitura: “Lavori di riqualificazione energetica. Ecobonus, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Per il Superbonus al 110%, si possono usare i bonifici predisposti da banche e Poste per l’ecobonus o per il bonus ristrutturazione.

Cosa fare in caso di errore nella compilazione del bonifico

Qualora si commetta un errore nella compilazione del bonifico, si può rimediare. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la ritenuta non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Successivamente, sempre l’Agenzia ha chiarito che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

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2021-05-06 15:38:00
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