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Superbonus 110%: lavori più semplici con la CILA

Il DL Semplificazioni ha previsto la possibilità di avviare i lavori agevolati con il superbonus al 110% con una semplice CILA.
Il DL Semplificazioni ha previsto la possibilità di avviare i lavori agevolati con il superbonus al 110% con una semplice CILA.

Grandi novità in arrivo per il Superbonus al 110% con il DL Semplificazioni, la maxi agevolazione fiscale prevista per interventi quali l’’isolamento termico sugli involucri, il famoso cappotto termico oppure la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni di edifici condominiali, unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonchè interventi antisismici.

Eseguendo uno di questi interventi si possono agganciare tanti altri lavori detti aggiuntivi o trainati, ossia interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR. Tra questi trainati rientra anche la sostituzione delle finestre.

Superbonus 110% semplificato con la CILA

Assecondando le diverse richieste delle associazioni di categoria, il DL Semplificazioni ha previsto che gli interventi agevolati con il Superbonus saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Non dovrà più quindi essere attestato lo stato legittimo dell’immobile, ma, precisa il decreto, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Questa semplificazione però non potrà essere applicata agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

In particolare il Superbonus al 110% potrà essere revocato per mancata presentazione della CILA; interventi realizzati in difformità dalla CILA; assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Tra le altre novità previste nel decreto anche la possibilità di realizzare fruendo con il Superbonus al 110% gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non da portatori di handicap, ma da persone di età superiore a 65 anni.  Inoltre la maxi agevolazione potrà essere applicata anche a collegi e convitti, gli ospizi, i conventi e i seminari, le caserme, nonché le case di cura e gli ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4).  Anche i lavori realizzati su questi immobili potranno fruire del superbonus 110% a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

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2021-06-04 08:53:26
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