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Gazebo: installazione senza permessi solo se si tratta di una struttura leggera

L?installazione di un gazebo nello spazio attorno casa è un lavoro che a determinate condizioni, rientra nell'edilizia libera quindi senza permessi.
L?installazione di un gazebo nello spazio attorno casa è un lavoro che a determinate condizioni, rientra nell'edilizia libera quindi senza permessi.

Con la bella stagione in molti pensano a fare quei lavoretti di casa spesso rimandati. Per chi ha spazio all’esterno, è l’occasione giusta per dedicarsi all’installazione di un gazebo. Tale intervento inoltre è agevolato nel senso che per poter essere realizzato non occorrono permessi essendo un lavoro che rientra in regime di edilizia libera.

Glossario unico dell’edilizia libera

L’articolo 1, comma 2, del Dlgs 222/2016, per garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale, ha istituito un glossario unico delle opere edilizie che individua categorie di intervento e abilitazioni necessarie per compierle. Gli interventi che si possono realizzare senza titoli abilitativi elencati nel decreto sono 58 in tutto tra cui troviamo l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento: opera per arredo da giardino (es: barbecue, fontana, muretto), gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione, pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione, ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette, tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo, elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.

Gazebo e edilizia libera: una sentenza del Tar Campania

Per rientrare nei lavori di edilizia libera, il gazebo deve avere le caratteristiche di una struttura leggera. In caso contrario, è obbligatorio richiedere il permesso di costruire. Lo ha ribadito il Tar Campania con la sentenza 1273/2021.

La pronuncia in oggetto, stabilisce che il gazebo è una “struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.

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2021-07-06 17:05:54
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