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Porte blindate: installazione agevolabile con la detrazione al 50%

Fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della detrazione fiscale per ristrutturazione al 50% per l'installazione di porte blindate.
Fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della detrazione fiscale per ristrutturazione al 50% per l'installazione di porte blindate.

Per la sicurezza della propria casa e della propria famiglia è bene pensare di installare sistemi di sicurezza tra cui porte blindate. Inoltre fino alla fine dell’anno si può fruire della detrazione fiscale.

Detrazioni fiscali per acquisto porte blindate

Chi installa una porta o un portone blindato può usufruire di un’agevolazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2021. Trattasi della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione che vale anche in caso di interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per “atti illeciti” si intendono quelli per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti.

Tra gli interventi che permettono la detrazione fiscale al 50% e che rientrano nei sistemi di sicurezza per casa  rientrano a titolo esemplificativo il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; l’apposizione di saracinesche e di tapparelle metalliche con bloccaggi fino ai vetri antisfondamento e  casseforti. Tra le varie misure rientrano anche l’installazione di porte e portoni blindati. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale detto parlante da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), insieme al  codice fiscale del beneficiario della detrazione  e al codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sul bonifico si applica una ritenuta d’acconto all’8%.

Possono avere l’agevolazione fiscale i proprietari degli immobili e i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), insieme a locatari o comodatari.

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2021-05-07 10:53:56
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