loading

Superbonus 110% per il condominio minimo: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Ulteriori delucidazioni da parte del Fisco sui soggetti beneficiari del Superbonus 100%, valido anche per il condominio minimo.
Ulteriori delucidazioni da parte del Fisco sui soggetti beneficiari del Superbonus 100%, valido anche per il condominio minimo.

Persone fisiche, Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché ovviamente i condomini sono i soggetti beneficiari del superbonus, la maxi detrazione Irpef al 110% prevista per una serie di interventi sugli immobili.

Soffermandoci sui condomini in particolare, il Superbonus al 110% può essere fruito anche da un condominio minino, ossia quello con meno di 8 condomini. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 196 del 18 marzo 2021.

Condominio minimo: cosa significa

Il “condominio minimo” è inteso come quell’edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, a cui risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Superbonus 110% per il condominio minimo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Anche in caso di condominio minimo si può beneficiare della maxi detrazione al 110%. In tal caso, come precisa l’Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale.

In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio fiscale difatti si può utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

Le parti comuni sono quelle indicate all’articolo 1117 del codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

2021-04-09 10:30:21
Link copiato negli appunti