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Superbonus 110%: semplificazioni in arrivo

Semplificazioni in arrivo per il Superbonus 110%, il requisito della doppia conformità urbanistica potrebbe essere rivisto: proposte e dettagli.
Semplificazioni in arrivo per il Superbonus 110%, il requisito della doppia conformità urbanistica potrebbe essere rivisto: proposte e dettagli.

Il Superbonus 110% introdotto lo scorso anno dal Decreto Rilancio ha già subito alcune correzioni e rivisitazioni e in vista sembrano esserci nuove modifiche, oltre alla possibile proroga al 2023. L’obiettivo sembra essere quello di semplificare i criteri di accesso per massimizzare l’avvio di nuovi lavori, rimasti bloccati dalla troppa burocrazia. O almeno questo è quelo che chiedono gli operatori del settore edile al Governo e che auspicano tutti coloro che intendono effettuare lavori in casa, anche in parte fai da te, usufruendo della detrazione d’imposta maggiorata.

La novità potrebbe essere inserita nel prossimo Decreto Semplificazioni, che il Governo dovrebbe emanare contestualmente al nuovo Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta molto proprio sul Superbonus 110% per raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di transizione green del Paese.

Superbonus 110% e conformità urbanistica-edilizia

Uno dei passaggi burocratici che sta generando più difficoltà, bloccando molte pratiche di accesso all’Ecobonus e Sisma Bonus maggiorati al 110%, riguarda le regole per attestare la conformità urbanistica-edilizia dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il punto su cui insistono sia la Rete delle professioni tecniche (RPT) sia i costruttori edili (Ance) è che attualmente i tempi per ottenere una certificazione di conformità urbanistica sono talmente lunghi da scoraggiare chi vuole accedere al Superbonus 110% effettuando interventi di riqualificazione energetica e sicurezza antisismica degli edifici.

Ricordiamo che il Superbonus 110% non deve essere visto come un’occasione per effettuare una sanatoria degli abusi edilizi: per accedere al Superbonus 110% è necessario che l’immobile sia in regola ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), il quale prevede che qualsiasi detrazione fiscale possa essere fruita solo e soltanto nel caso di legittimità urbanistica-edilizia dell’immobile.

In caso di modifiche interne, che oggi prevedono una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la situazione può essere regolarizzata in maniera abbastanza semplice: se i lavori sono già stati realizzati bisogna presentare una CILA tardiva con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.

Il problema problema più serio riguarda invece la doppia conformità richiesta per gli interventi che avrebbero necessitato di permesso di costruire (PdC) o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per queste opere l’art. 36 del DPR n. 380/2001 prevede la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, pagando il contributo di costruzione in misura doppia.

La verifica di tali requisiti, oggi, richiede tempi talmente lunghi da far spesso desistere i potenziali beneficiari del Superbonus 110%. L’idea quindi è di far venir meno il principio della doppia conformità, con la possibilità di sanare le costruzioni conformi solamente alla disciplina urbanistico-edilizia attuale.

RPT propone anche che per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 765/1967 (norma che ha modificato la legge urbanistica del 1942) non venga richiesta alcuna attestazione di conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.

Altre modifiche potrebbero riguardare i requisiti degli interventi e l’orizzonte temporale delle agevolazioni.

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2021-04-13 19:23:38
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